Ristrutturare casa, quando sono necessari i permessi?
Quali sono i passi da seguire per essere in regola con i lavori
Stai pensando di ristrutturare casa?
Ecco cosa c’è da sapere su permessi o eventuali autorizzazioni per la ristrutturazione del tuo immobile!
Innanzitutto occorre individuare con esattezza che tipologia di intervento bisogna effettuare.
Le varie tipologie di ristrutturazioni sono contenute all’interno del il Testo Unico dell’Edilizia (d.p.r 380/2001) all’articolo 3 che suddivide gli interventi edili nel seguente elenco:
– Interventi di manutenzione ordinaria: sono tutte quelle opere di finitura interna ed esterna di un edificio (tinteggiatura, pulitura facciate, sostituzione pavimentazione, cambio infissi, ecc.), riparazione o sostituzione degli apparecchi igienico-sanitari e manutenzione per mantenere efficienti o integrare gli impianti tecnologici presenti (luce, acqua, ecc.).
– Interventi di manutenzione straordinaria: sono opere che hanno lo scopo di modificare o sostituire delle parti funzionali e strutturali di un immobile oppure per il frazionamento di un’unità abitativa o l’accorpamento di due strutture adiacenti.
– Interventi di restauro e di risanamento conservativo: opere di consolidamento e rinnovo per conservare le funzionalità dell’immobile.
– Interventi di ristrutturazione edilizia: sono tutte le opere di demolizioni e ricostruzione. Sono compresi anche gli interventi di ristrutturazione sia interna che esterna.
Per gli interventi di manutenzione ordinaria che interessano i lavori di ristrutturazione di casa i permessi sono necessari in alcuni casi e riguardano generalmente:
- Cila (Comunicazione di inizio lavori asseverata)
- Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) e Scia in alternativa al P.d.C. (Permesso di Costruire)
Ma quando occorre la Cila?
La Cila, sigla che indica la “Comunicazione di inizio lavori asseverata” serve per tutti quegli interventi di ristrutturazione all’interno della casa che non interessano le parti strutturali dell’edificio e che sono finalizzati a conservare l’immobile e assicurarne la funzionalità.
Casi quali :
- Manutenzione straordinaria come apertura porte interne e spostamento pareti interne non riguardanti: parti strutturali, volumetria, mutamento d’uso urbanisticamente rilevante, sagoma e prospetti edificio
- Frazionamento e accorpamento con variazione superficie delle singole unità immobiliari e carico urbanistico (no volumetria complessiva dell’edificio e mantenimento destinazione originaria)
- Opere temporanee di attività di ricerca nel sottosuolo con carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca idrocarburi che siano eseguite in aree interne al centro edificato
- Movimenti di terra non agricoli
- Serre mobili stagionali con strutture in muratura
- Restauro e risanamento conservativo “leggero” (no strutture)
- Realizzazione di pertinenze minori (di volume non superiore al 20% del volume dell’edificio principale).
E la Scia invece quando occorre?
La Scia, la cui sigla sta per Segnalazione certificata di inizio attività viene richiesta per lavori di ristrutturazione di casa per i seguenti casi:
- Interventi di manutenzione straordinaria qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio
- Interventi di restauro e di risanamento conservativo, qualora riguardino le parti strutturali dell’edifici
- Interventi di ristrutturazione edilizia “leggera” compresa demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria (fatte salve le adeguamento antisismico) e il ripristino degli edifici crollati o demoliti
- Varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ex d.lgs. 42/2004 e non violano le prescrizioni contenute nel P.d.C.
- Varianti ai permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale (conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso comunque denominati).